Art. 572 c.p.c. e giusto prezzo — DoMaLegal

Quando un'offerta valida non basta: l'art. 572, comma 3, c.p.c. e la tutela del giusto prezzo

 

Un caso concreto in cui il professionista delegato, in presenza di un'unica offerta al minimo, ha scelto di non aggiudicare — e perché è pienamente conforme al sistema.

Il fatto

Procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un compendio industriale del valore di perizia prossimo al milione di euro. Undicesimo esperimento di vendita. Si presenta un unico offerente con proposta di poco superiore all'offerta minima e inferiore al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto.

Il dato dirimente non è tuttavia nell'entità dell'offerta in sé, ma nel corredo comparativo endoprocessuale: nei precedenti esperimenti il medesimo compendio era stato provvisoriamente aggiudicato a circa € 434.000,00 (7°), € 420.000,00 (8°) e, in esito a gara tra quattro offerenti, a circa € 650.000,00 (10°) — poi decaduti tutti ex art. 587 c.p.c. per omesso versamento del saldo prezzo.

Il professionista delegato ha chiuso l'asta senza aggiudicare ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c., trasmettendo la relazione periodica al G.E. con istanza ex art. 591-ter c.p.c. per la rifissazione della vendita.

La norma

L'art. 572, comma 3, c.p.c. — nella formulazione post d.lgs. n. 149/2022 — attribuisce al giudice (e, per delega, al professionista ex art. 591-bis c.p.c.) il potere di non far luogo all'aggiudicazione in presenza di tre presupposti concorrenti:

1. offerta inferiore al prezzo base in misura non superiore a un quarto;
2. assenza di istanze di aggiudicazione da parte dei creditori;
3. prognosi motivata di poter conseguire un prezzo superiore in un successivo esperimento.

Nel caso di specie, la motivazione poggia sull'evidenza endoprocessuale dei tre precedenti esperimenti chiusi a prezzi sensibilmente superiori — in un caso pressoché doppi — rispetto all'offerta odierna, con partecipazione plurima di offerenti che avevano manifestato interesse effettivo al compendio.

Perché è importante

Si tende a considerare l'aggiudicazione al miglior offerente come esito automatico dell'esperimento di vendita. Non è così.

Fattispecie statisticamente rara, certo. Ma pienamente compatibile con il sistema, e da conoscere — tanto per il creditore attento a non veder svilito il proprio recupero, quanto per il debitore che voglia legittimamente presidiare la propria residua tutela.

L'automatismo della vendita al miglior offerente non è un dogma. È, semmai, una regola con eccezioni tipizzate — e sono proprio quelle eccezioni a restituire al processo esecutivo la sua vera cifra di ragionevolezza.

Materiali di approfondimento

▶  Video TikTok  ·  Spiegazione sintetica del caso sul canale @avvocatomaldarelli — art. 572 c.p.c. e tutela del giusto prezzo.

di seguito il link 

https://vm.tiktok.com/ZNRosGcqQ/

 

📄  ti allego anche la Relazione integrale  ·  Versione anonimizzata della relazione periodica ex art. 591-ter c.p.c. con istanza di rifissazione della vendita (4 pagine, PDF). Documento predisposto per finalità di studio, formazione e divulgazione.

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Avv. Domenico Maldarelli  

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