Crediti deteriorati e albo gestori NPL: il Tribunale di Brindisi sull'art. 114.5 TUB 

Pubblicato il 29 maggio 2026 alle ore 13:02

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Crediti deteriorati e albo dei gestori: quando il servicer non autorizzato perde la legittimazione ad agire

Nota a Tribunale di Brindisi, Sezione Esecuzioni Immobiliari, ordinanza del 20 maggio 2026


Il principio in sintesi

Con una pronuncia destinata a far discutere, il Tribunale di Brindisi — Sezione Esecuzioni Immobiliari, in composizione collegiale — è tornato sul tema della gestione dei crediti in sofferenza (NPL) e sull'obbligo di iscrizione nell'albo dei gestori dei crediti deteriorati tenuto dalla Banca d'Italia, introdotto dall'art. 114.5 del Testo Unico Bancario (TUB) per effetto del D.Lgs. n. 116/2024, attuativo della Direttiva UE 2021/2167 sui credit servicers.

Il messaggio del Collegio è netto: il soggetto che gestisce crediti deteriorati senza la prescritta autorizzazione non subisce soltanto eventuali conseguenze amministrative o penali, ma rischia di perdere la legittimazione sostanziale a compiere gli atti di gestione e, di riflesso, la possibilità stessa di agire in giudizio o di proseguire i procedimenti già avviati.


Il caso

La vicenda nasce da un'opposizione all'esecuzione immobiliare (artt. 615, comma 2, e 618-bis c.p.c.) promossa da un debitore avverso un pignoramento avviato da una società cessionaria del credito ex Legge n. 130/1999 (società veicolo di cartolarizzazione — SPV).

In sede di reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.) avverso il rigetto della sospensione, il debitore articolava una pluralità di motivi, tra cui l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, contestazioni sulla titolarità del credito ceduto in blocco e, soprattutto, l'eccezione legata alla mancata iscrizione del gestore nell'albo ex art. 114.5 TUB.


Il ragionamento del Collegio

Cessazione "ex lege" dell'attività e carenza sopravvenuta di legittimazione

Il punto più innovativo della motivazione riguarda le conseguenze dell'omessa autorizzazione. Secondo il Tribunale, la disciplina transitoria del D.Lgs. 116/2024 — laddove prevede che i soggetti già operanti "ottengono l'autorizzazione … oppure cessano di svolgere le attività" — va letta, anche alla luce del principio di effettività del diritto comunitario, nel senso di imporre una vera e propria cessazione dell'attività di gestione, eventualmente operante ex lege.

Da qui il passaggio centrale: poiché la legittimazione sostanziale al compimento dei singoli atti è un "precipitato" della possibilità di svolgere l'attività, il divieto legale di gestione dei crediti elide la legittimazione a compiere gli atti in cui quell'attività si articola.

Ubi ius, ibi actio

Richiamando il noto brocardo di tradizione romanistica, il Collegio osserva che, venuto meno il diritto sostanziale (ius), viene meno anche la correlata azione (actio), che ne costituisce la proiezione processuale. Se è inibita la possibilità di gestire il credito, è preclusa anche la possibilità di agire in giudizio per farlo valere.

Improcedibilità e incapacità di agire processuale

Il Tribunale precisa che non si tratta di un difetto di legittimazione ad causam — che, secondo Cass. SS.UU. n. 2951/2016, spetta a chiunque affermi in giudizio un proprio diritto — bensì di un difetto della capacità di agire in via processuale, proiezione dinamica della capacità di agire sostanziale.

Il fenomeno viene accostato — pur con una differenza decisiva — all'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese: lì viene meno anche la capacità giuridica; nella mera cessazione ex lege dell'attività, invece, resta intatta la capacità giuridica della società di gestione, ma è incisa la sola capacità di agire. La conseguenza processuale è duplice: inammissibilità dell'azione proposta dal soggetto divenuto incapace di agire, e improcedibilità sopravvenuta del giudizio già pendente alla data della cessazione.


La decisione: perché il reclamo è stato comunque rigettato

Nonostante l'ampiezza e la forza del principio enunciato, nel caso concreto il Collegio ha rigettato il reclamo sul punto. La ragione è dirimente: la cessionaria era una SPV di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, per la quale opera la deroga prevista dall'art. 114.2 TUB (con rinvio alla disciplina dell'art. 114.10).

In altri termini, il nuovo regime degli albi dei gestori NPL non trovava applicazione rispetto alla società veicolo, che restava dotata della legittimazione ad executivis quale successore a titolo particolare nel diritto, anche in ragione della regolare pubblicità della cessione in blocco ex art. 58 TUB.

Le spese del procedimento sono state compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.


Perché questa pronuncia è importante

Pur trattandosi, sul punto della improcedibilità, di un'affermazione resa in via argomentativa (la SPV ricadeva nella deroga), il provvedimento offre al debitore esecutato una chiave di lettura preziosa: quando l'azione esecutiva è portata avanti da un servicer non autorizzato che non rientri nelle deroghe previste per le società di cartolarizzazione, la carenza sopravvenuta di legittimazione può tradursi in inammissibilità o improcedibilità dell'azione, ed è rilevabile anche d'ufficio.

Per chi subisce un pignoramento o una cessione del credito, diventa quindi essenziale verificare chi sta concretamente gestendo la posizione e a quale titolo: se si tratti di una SPV in deroga ex art. 114.2 TUB oppure di un gestore tenuto all'iscrizione nell'albo della Banca d'Italia.


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Il presente contributo ha finalità informative e divulgative e non costituisce parere legale. Gli estremi identificativi delle parti riportati nel provvedimento allegato sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

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