SPV e recupero crediti: la Legge 130/1999 impone il servicer
Una società di cartolarizzazione, una SPV che ha comprato il tuo credito dalla banca, può recuperarlo da sola?
No.
E il motivo è scritto nella legge.
Quando una banca cede in blocco i crediti a una SPV, la SPV ne diventa titolare. Questo lo sappiamo tutti.
Ma la Legge 130 del 1999 aggiunge un passaggio decisivo: la riscossione dei crediti ceduti non spetta alla SPV in prima persona.
Deve essere affidata a un soggetto preciso. Una banca, oppure un intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB. La legge lo chiama comunemente servicer.
È il servicer che deve occuparsi materialmente del recupero. Ed è sempre lui che deve verificare che l'intera operazione sia conforme alla legge e al prospetto informativo.
Il motivo è semplice. La SPV nasce con un oggetto sociale ristrettissimo: comprare crediti ed emettere titoli. Non ha una struttura per gestire un recupero.
Ecco perché, davanti a un precetto o a un pignoramento firmato da una SPV, la prima domanda non è "quanto devo".
È un'altra: chi ha materialmente agito? C'è un servicer autorizzato dietro quella firma? E con quale procura?
Se questi elementi non emergono dagli atti, si apre uno spazio difensivo tutt'altro che teorico.
Quando è il servicer stesso a non essere autorizzato
Il tema si lega a un caso di cui ci siamo già occupati: cosa succede quando, oltre alla procura, manca anche l'iscrizione del servicer all'albo dei gestori di crediti. Ne parliamo in Crediti deteriorati e albo gestori NPL: il Tribunale di Brindisi sull'art. 114.5 TUB.
In quale sede far valere questi vizi
Se il vizio riguarda la legittimazione sostanziale, l'assenza di un servicer autorizzato o di una procura valida, lo strumento è l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Se riguarda invece la regolarità formale dell'atto notificato, lo strumento è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con termini più stretti.
Domande frequenti
Cos'è un servicer?
È la banca o l'intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB che la Legge 130/1999 incarica di riscuotere i crediti ceduti alla SPV.
La SPV resta comunque titolare del credito?
Sì. Cambia chi può riscuoterlo, non chi ne è titolare.
Il precetto è firmato solo dalla SPV: è un problema?
Va verificato se dall'atto risulta un servicer autorizzato e la relativa procura. In assenza, si apre uno spazio di contestazione.
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