Oltre 805 mila euro di debiti: il Tribunale di Trani apre la ristrutturazione e sospende le esecuzioni immobiliari
Tribunale di Trani, decreto del 26 settembre 2026 · Sovraindebitamento · Esecuzioni immobiliari · Autore: Avv. Domenico Maldarelli – DoMaLegal
Il caso in sintesi
Con decreto del 26 settembre 2026, il Tribunale Ordinario di Trani, Sezione civile, area commerciale-crisi d'impresa, ha aperto il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Su richiesta della debitrice, la Giudice delegata ha inoltre disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento, con sospensione delle procedure esecutive immobiliari pendenti davanti al Tribunale di Trani.
Un debito nato da una garanzia
L'esposizione debitoria accertata nel decreto ammonta a € 805.714,14 ed è vantata da una società cessionaria dei crediti di un istituto bancario.
All'origine del sovraindebitamento, come rappresentato dal Gestore della crisi, c'è l'inadempimento da parte di un familiare dei contratti di finanziamento che la debitrice aveva garantito. È una situazione frequente: una garanzia prestata per aiutare una persona vicina diventa, anni dopo, un debito impossibile da sostenere per chi l'ha firmata.
Il piano proposto
A fronte di questa esposizione, la debitrice propone il pagamento di circa € 166.935,00 a chiusura della propria posizione debitoria, in quattordici anni secondo quanto indicato nel decreto.
Rispetto al debito complessivo, la riduzione prospettata è di circa il 79%. L'importo offerto corrisponde, all'incirca, al valore stimato degli immobili di proprietà della debitrice, indicato nel decreto in € 166.933,75. La ricorrente dispone inoltre di un reddito da lavoro dipendente e di ulteriori valori mobiliari.
Cosa ha verificato il Tribunale
In questa prima fase, la Giudice ha esaminato i presupposti di accesso alla procedura:
- qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, perché la ricorrente non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie;
- assenza delle condizioni ostative dell'art. 69 CCII: la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte e, a un primo esame della documentazione, non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- completezza della documentazione allegata alla relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII;
- stato di sovraindebitamento, dimostrato dall'esposizione debitoria.
Il decreto prende atto anche delle valutazioni dell'Organismo di composizione della crisi sulla maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente.
Cosa dispone il decreto
Con il decreto il Tribunale:
- ammette la proposta e il piano del consumatore;
- ordina che proposta, piano, documentazione e decreto siano comunicati dall'OCC a ciascun creditore, con raccomandata A/R o PEC, entro trenta giorni, con l'avvertimento previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;
- ordina la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito del Tribunale, a cura dell'OCC;
- dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento, con sospensione delle procedure esecutive immobiliari pendenti;
- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 70, comma 3, CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca alla Giudice e proponga le eventuali modifiche al piano.
Cosa significa, e cosa non significa
Il risultato immediato è la protezione del patrimonio: le esecuzioni immobiliari non possono proseguire mentre la proposta viene esaminata.
Occorre però chiarire un punto: non si tratta di un debito già cancellato, né di un piano già omologato. Il decreto apre il procedimento. I creditori riceveranno la proposta e potranno intervenire nei termini di legge, e solo all'esito si deciderà sull'omologazione. La sospensione, allo stesso modo, dura fino alla conclusione del procedimento e non equivale alla definitiva conservazione degli immobili.
Cosa insegna il caso
Il messaggio non è che ogni debito possa essere ridotto del 79%. È che, anche davanti a un'esposizione molto elevata e a esecuzioni già avviate, merita di essere verificata per tempo la possibilità di un percorso di ristrutturazione.
Per farlo bisogna ricostruire non soltanto quanto si deve, ma anche perché ci si è indebitati e quali risorse sono concretamente disponibili. La proposta va letta insieme alla storia del debitore, al suo patrimonio e alle possibilità di soddisfacimento dei creditori.
Domande frequenti
Il decreto di apertura cancella i debiti?
No. Ammette la proposta e il piano alla fase successiva del procedimento. La riduzione diventa efficace solo con l'omologazione.
Le aste della casa si fermano?
Nel caso esaminato, su richiesta della debitrice, il Tribunale ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari fino alla conclusione del procedimento, sospendendo le esecuzioni immobiliari pendenti.
Chi può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore?
La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e che non si trova nelle condizioni ostative dell'art. 69 CCII: esdebitazione nei cinque anni precedenti, esdebitazione già ottenuta due volte, sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode.
Il provvedimento
Il decreto, con i dati personali oscurati, è scaricabile in PDF in fondo alla pagina.
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Avv. Domenico Maldarelli – Studio DoMaLegal, Via delle Crociate n. 43, Trani – Tel. 348 020 1021