Fideiussioni ABI: la prova dopo le Sezioni Unite

La presenza, in una fideiussione bancaria, di clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI non è sempre sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale. Con la sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito il regime probatorio applicabile alle fideiussioni specifiche contenenti le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 del Codice civile.

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Il problema delle fideiussioni conformi allo schema ABI
Il contenzioso trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale la Banca d’Italia aveva esaminato lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per le fideiussioni omnibus.
L’accertamento aveva riguardato, in particolare, tre clausole:
• la clausola di reviviscenza;
• la clausola di sopravvivenza;
• la clausola di deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c.
Tali previsioni erano state considerate espressione di una standardizzazione contrattuale idonea, nel contesto esaminato, a produrre effetti restrittivi della concorrenza.
Da questo accertamento è nato un rilevante contenzioso. Numerosi fideiussori hanno contestato la validità delle garanzie sottoscritte, sostenendo che la presenza delle medesime clausole fosse sufficiente a dimostrare il collegamento con l’intesa vietata.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava proprio la prova di questo collegamento.
Il quesito sulla prova dell’intesa anticoncorrenziale
La Cassazione è stata chiamata a stabilire se, nel caso di una fideiussione specifica stipulata prima o dopo il periodo oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia, la nullità possa essere dimostrata attraverso il semplice confronto tra il contratto sottoscritto e lo schema ABI.
In altri termini, occorreva chiarire se la riproduzione delle tre clausole censurate costituisse una prova completa dell’intesa anticoncorrenziale oppure soltanto uno degli elementi da sottoporre alla valutazione del giudice.
Le Sezioni Unite hanno accolto la seconda soluzione.
La coincidenza delle clausole non determina automaticamente la nullità
Secondo la sentenza n. 24825/2026, nel caso di una fideiussione specifica stipulata al di fuori del periodo direttamente considerato dall’accertamento amministrativo, la mera corrispondenza tra le clausole contrattuali e quelle dello schema ABI non consente di affermare automaticamente la nullità.
La riproduzione delle clausole può rappresentare un elemento indiziario rilevante, ma non esaurisce l’onere probatorio gravante sulla parte che invoca la nullità.
Il fideiussore deve dimostrare che il modello contrattuale concretamente utilizzato sia riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata e che tale condotta abbia prodotto effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interessato.
Non basta, quindi, evidenziare graficamente o testualmente che le clausole sono uguali. È necessario provare il collegamento tra l’intesa anticoncorrenziale “a monte” e il contratto di fideiussione stipulato “a valle”.

Come può essere fornita la prova?
La Cassazione afferma che la parte può servirsi di tutti i mezzi istruttori consentiti dall’ordinamento.
La prova può essere costruita attraverso documenti, elementi relativi alla diffusione uniforme del modello, circostanze riguardanti le modalità di predisposizione del contratto e ogni altro dato utile a dimostrare l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata.
La sentenza richiama anche la possibilità di utilizzare l’ordine di esibizione, quando ne ricorrano i presupposti processuali, per acquisire documentazione rilevante che non sia nella disponibilità del fideiussore.
La richiesta istruttoria dovrà, tuttavia, essere specifica e riferita a documenti individuati o individuabili. L’ordine di esibizione non può trasformarsi in uno strumento meramente esplorativo destinato a colmare allegazioni generiche.

Le conseguenze sulle difese del fideiussore

La sentenza incide direttamente sulla predisposizione delle domande e delle eccezioni di nullità. Una difesa fondata esclusivamente sulla produzione del provvedimento della Banca d’Italia e sul confronto testuale delle clausole rischia di non superare il nuovo criterio probatorio indicato dalle Sezioni Unite.

La parte interessata dovrà:

  1. individuare con precisione le clausole contestate;
  2. indicare il periodo e le circostanze di sottoscrizione della garanzia;
  3. chiarire se si tratti di fideiussione specifica oppure omnibus;
  4. allegare gli elementi dai quali desumere la standardizzazione contrattuale;
  5. formulare richieste istruttorie specifiche;
  6. dimostrare il collegamento tra il contratto e la pratica anticoncorrenziale.

La questione, pertanto, non riguarda soltanto la validità astratta delle clausole, ma soprattutto il modo in cui viene costruita e dimostrata la domanda giudiziale.

Cosa devono valutare i giudici

Nelle fideiussioni specifiche riproduttive delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., stipulate prima o dopo il periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice deve verificare se il modello utilizzato corrisponda a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza. L’accertamento amministrativo può essere utilizzato come elemento di prova, ma non è sufficiente da solo.