Esdebitazione dell'incapiente: depositato il decreto del Collegio di Trani che accoglie il reclamo
Il 24 settembre 2026 è stato depositato in cancelleria il decreto del Collegio del Tribunale di Trani che, in accoglimento del reclamo, concede l'esdebitazione a una persona sovraindebitata, dopo il rigetto del Giudice Delegato. Vediamo cos'è l'istituto e cosa ha deciso il Tribunale.
Che cos'è l'esdebitazione senza utilità
L'art. 283 del Codice della Crisi (C.C.I.I.) permette alla persona fisica sovraindebitata, meritevole e priva di mezzi, di ottenere la cancellazione dei debiti pur senza offrire alcuna utilità ai creditori, neppure in prospettiva futura. È la cosiddetta esdebitazione dell'incapiente. Si chiede con ricorso al Tribunale, con l'assistenza dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che redige una relazione sulla situazione del debitore.
Cosa comporta
- Inesigibilità dei debiti anteriori al deposito del ricorso.
- Cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute dei relativi creditori.
- Tre anni di monitoraggio: ogni 31 gennaio il debitore deposita, tramite l'OCC, una dichiarazione documentata su redditi, patrimonio e situazione lavorativa, con relazione di conferma del Gestore.
- Utilità sopravvenute: se emergono utilità rilevanti entro tre anni, vanno destinate ai creditori anteriori. Il Gestore le verifica e, con l'autorizzazione del giudice, le comunica ai creditori, che possono agire su di esse.
- Esclusioni: obblighi di mantenimento e alimentari, debiti da danno extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
La meritevolezza oggi
Il giudice verifica che non vi siano atti in frode né dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Rispetto alla L. 3/2012 il rigore è attenuato: la colpa lieve non basta più a negare il beneficio. Si guardano le cause dell'indebitamento, la proporzione con la situazione reddituale e patrimoniale, la destinazione delle somme ottenute (spese voluttuarie o esigenze primarie e familiari), l'andamento dei pagamenti e l'affidamento ragionevole sulle valutazioni di merito creditizio dei finanziatori (art. 283, co. 5, CCII).
Un caso reale: dal rigetto al reclamo accolto
Una nostra assistita aveva presentato domanda di esdebitazione. Il Giudice Delegato l'aveva respinta, ritenendo mancante il requisito soggettivo della meritevolezza (provvedimento pubblicato il 24 aprile 2026). Abbiamo proposto reclamo (artt. 124 e 283, co. 8, CCII) e il Collegio del Tribunale di Trani, deciso in camera di consiglio il 16 giugno 2026 e depositato il 24 settembre 2026, lo ha accolto riformando il provvedimento.
Gli elementi decisivi:
- Un solo debito: circa 47.000 euro complessivi tra più creditori, in larga parte (circa 39.000) da un unico finanziamento del 2007, contratto come coobbligata del marito nel contesto familiare e poi passato di cessione in cessione.
- Nessuna volontà preordinata di non adempiere: la signora si era affidata alla capacità del nucleo familiare di far fronte al debito, con l'attività del coniuge poi cessata per la crisi del settore.
- Nessun ricorso a ulteriori finanziamenti e nessuna spesa voluttuaria.
- Nessun patrimonio significativo e un'unica fonte di sostentamento, l'assegno di inclusione.
- Relazione favorevole dell'OCC sulla veridicità dei dati e sull'assenza di atti in frode. L'OCC rilevava anche che il finanziatore originario non aveva valutato correttamente il merito creditizio, dato che la garanzia veniva prestata da chi non svolgeva attività lavorativa né possedeva immobili.
Il Collegio ha concluso per una colpa lieve, compatibile con l'accesso al beneficio, e ha dichiarato definitivamente inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso.
Cosa insegna
Un rigetto in primo grado non chiude la partita. Se la motivazione applica un parametro di meritevolezza troppo rigido, il reclamo al Collegio può ribaltare l'esito, purché si documentino bene le cause dell'indebitamento e la condotta del debitore.
Hai debiti che non riesci a pagare o un'esdebitazione respinta? Contatta lo Studio per una valutazione del tuo caso: doma@domalegal.it
Hai una domanda su questo argomento? Scrivila qui sotto: ti risponderò direttamente nei commenti. Le risposte hanno carattere informativo generale e non costituiscono parere legale. Non inserire dati personali, nomi di terzi o dettagli identificativi della tua pratica: i commenti vengono pubblicati solo dopo approvazione.
Aggiungi commento
Commenti